Art. 2.

      1. L'esercizio della professione di optometrista è subordinato all'iscrizione all'albo professionale nazionale, istituito presso la Federazione nazionale degli optometristi di cui all'articolo 7 e articolato a livello regionale. Possono iscriversi all'albo nazionale gli optometristi in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria;

          b) diploma di laurea in optometria rilasciato da un istituto universitario di scienze della visione delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di fisica o di facoltà similari;

 

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          c) abilitazione alla professione tramite il superamento degli esami di Stato di cui all'articolo 5;

          d) residenza o domicilio nella regione di appartenenza.

      2. Possono, altresì, iscriversi all'albo professionale di cui al comma 1 e alla Federazione nazionale degli optometristi, gli optometristi di Stati anche extracomunitari in possesso di diploma di laurea in optometria rilasciato da istituti o università riconosciuti dallo Stato di appartenenza.
      3. Possono, inoltre, essere iscritti nell'albo professionale e usufruire del titolo di optometrista coloro che sono riconosciuti, tramite apposito certificato, dalla Federazione nazionale degli optometristi e che, in ogni caso, possono dimostrare, con adeguata documentazione, di avere svolto l'attività professionale per un periodo minimo di cinque anni.